È ormai ufficiale: l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui tempi entro cui è possibile beneficiare del Superbonus 110% per interventi di miglioramento energetico degli edifici tra i quali rientrano anche la sostituzione dei serramenti.

Il Superbonus del 110% viene riconosciuto sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tranne che per l’Istituto autonomo case popolari (Iacp) ed enti simili che possono accedervi entro il 30 giugno del 2022. Di grande importanza è non dimenticare che è possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, come alternativa alla maxi-detrazione sulla dichiarazione dei redditi, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
La norma di riferimento spiega poi che, per avere diritto al Superbonus, le date delle spese sostenute per gli interventi cosiddetti trainati (come la sostituzione dei serramenti.) devono essere comprese tra la data di inizio e quella di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ad esempio: se l’inizio dei lavori per il cappotto termico è al 15 luglio e la fine è al 15 settembre, per avere diritto al 110% sui serramenti, le spese per l’installazione di questi ultimi devono essere fatte entro quell’intervallo di tempo. Non prima, non dopo.
Ora l’Agenzia delle Entrate precisa che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. E fino a qui niente di nuovo. La novità, o forse sarebbe più giusto dire, la nuova precisazione mostra come le spese, per gli interventi trainati debbano essere sostenute non solo nel periodo in cui è in vigore il Superbonus, ma anche nell’intervallo di tempo entro il quale viene fatto l’intervento trainante che giustifica la maxi-detrazione.
Questo vuol dire, ad esempio e secondo quanto determinato dall’Agenzia, che l’installazione dei pannelli solari effettuata a ottobre 2020 (quindi entro i termini del 110%) non potrà beneficiare del superbonus nel caso in cui il cappotto termico sia stato fatto a giugno 2020, poiché le spese per l’intervento trainante sono state sostenute fuori dal periodo in cui viene riconosciuto il beneficio.
Quello che il contribuente potrà fare sarà utilizzare l’opzione della cessione del credito, che è prevista per gli anni 2020 e 2021, ma con le percentuali di detrazione previste per i singoli interventi (ristrutturazione edilizia o ecobonus, ma non il 110%).